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Immobili: nella compravendita prima del preliminare occorre esibire l’abitabilità. (Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 14 gennaio 2019 n. 622).

In tema di compravendita immobiliare il venditore deve fornire il certificato d'abitabilità dell'immobile da vendere prima del contratto preliminare. In caso contrario la somma corrisposta va restituita. La vicenda - Nel caso in questione - oggetto dell'ordinanza n. 622/19 - l'acquirente aveva già corrisposto alla venditrice 2500 euro prima della stipula, altri 2500 da versarsi alla firma del preliminare e circa 54mila con la sottoscrizione del definitivo. La parte acquirente ha sollecitato a più riprese il venditore a produrre il certificato di abitabilità dell'immobile, ma il documento non era stato mai esibito. La vicenda aveva avuto due esiti di segno opposto. Mentre, infatti, il Tribunale di Velletri aveva rigettato la domanda attorea, non ritenendo sussistente un'ipotesi di inadempimento della promittente venditrice, dal momento che nel contratto non era stabilito alcun obbligo di consegna dei documenti richiesti, a carico della promittente venditrice, entro la data prevista per il definitivo. I giudici d'appello, invece, hanno rilevato l'inadempimento della parte venditrice in sede di conclusione del preliminare, con la conseguenza che per consentire la stipula del contratto definitivo avrebbe dovuto fornire al promissario acquirente la documentazione attestante la regolarità e in particolare il certificato di abitabilità, il quale era stato richiesto più volte dal promissario acquirente. Questo oltre che per certificare l’adeguatezza dell’immobile alla normativa in materia di sicurezza occorreva al notaio di poter effettuare il rogito regolarmente. Secondo i giudici di seconde cure dunque tale inadempimento contrattuale, comportava la risoluzione del contratto, e di conseguenza faceva sorgere gli obblighi restitutori delle somme ricevute a vario titolo dall'appellata. Il verdetto della Corte - La Cassazione ha confermato in pieno la sentenza d'appello evidenziando come nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. (Fonte: articolo di Giampaolo Piagnerelli, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto” 15 gennaio 2019)

 

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