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LOCAZIONI - Contratti da rinegoziare se sono troppo onerosi. I chiarimenti della Cassazione nei rapporti tra le parti

Meglio conservare che rescindere. Il contratto «eccessivamente oneroso» nei mesi di lockdown, davanti a una prospettiva di recessione autunnale, deve essere rinegoziato tra le parti. La Corte di Cassazione – con la Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, datata 8 luglio 2020 – ha fornito la propria interpretazione sulla gestione delle tematiche contrattuali e concorsuali causate dall’emergenza sanitaria, che ha generato nelle relazioni commerciali dei veri e propri sconvolgimenti dei rapporti tra prestazioni e controprestazioni ante e post Covid.

Nei mesi scorsi, si sono espressi alcuni giudici di merito, ai quali molte parti contrattuali hanno fatto ricorso per inibire l’escussione delle fideiussioni emesse a garanzia del pagamento di canoni di locazione commerciale e di affitto d’azienda. Inibitorie concesse e motivate dai giudici tenendo conto dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto legge 6/2020, secondo il quale «Il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile della responsabilità del debitore, anche per l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti».

 

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