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Nessun titolo edilizio per aprire una porta o spostare pareti all’interno dell’appartamento.

Non serve il titolo edilizio per aprire una porta o spostare pareti all’interno dell’appartamento: si tratta di opere di manutenzione straordinaria per le quali è sufficiente la comunicazione di inizio lavori. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lazio n. 12304 del 23 novembre 2020. Accolto il ricorso proposto dal destinatario dell’ordine di demolizione di alcune opere di copertura del terrazzo, ritenute abusive dal comune. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della determina adottata dal comune, con la quale gli era stato ingiunto di rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nella «nella realizzazione, su terrazzo di proprietà, di due manufatti con copertura di legno e tegole, pareti in muratura ed infissi di metallo e vetro, collegati da una pensilina in aderenza all’unità immobiliare». Secondo il ricorrente, il comune avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria, e non quella ripristinatoria. Sostiene, inoltre, la “indemolibilità tecnica” della veranda (che non potrebbe essere demolita senza recare pregiudizio per le parti legittime dell’immobile) e l’esiguità dell’abuso contestato dagli uffici comunali, anche perché si discute di “alcune differenze nella distribuzione interna dell’appartamento, rispetto all’ultimo titolo edilizio”. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso ritenendo fondata proprio quest’ultima eccezione. Secondo i giudici, è illegittimo il provvedimento che ingiunge di rimuovere «le differenze nella distribuzione interna» dell’immobile «rispetto all’ultimo titolo edilizio presente agli atti». E ciò perché gli interventi in questione configurano delle opere di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lette. b), T.U. Edilizia, che possono essere realizzate con una comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), a patto che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Il principio vale anche per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa - anche qui sempre che non riguardino le parti strutturali - ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Come si legge nella sentenza in commento (e come evidenziato dalla costante giurisprudenza), “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lette. B), D.P.R. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo”, anche se previa comunicazione, con conseguente “illegittimità dell’ordine di demolizione di opere edilizie di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di interventi ascrivibili alle fattispecie assoggettate al regime della comunicazione di inizio lavori (c.i.l.), qualora essi si concretizzino nella diversa distribuzione interna (TAR Campania, Sez. II, sent. 2 gennaio 2019, n. 1)”. Respinte invece le altre contestazioni sollevate dal proprietario La sanzione pecuniaria per interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio – spiega il TAR – è una misura eccezionale, alternativa alla demolizione e applicabile solo ove risulti l’impossibilità del ripristino. Circostanza non provata nel caso di specie, laddove il ricorrente si è peraltro limitato solo ad affermare una presunta “indemolibilità tecnica” degli abusi. Non coglie nel segno nemmeno l’argomento della “tenuità” e “irrilevanza edilizia” degli abusi contestati. In realtà, le opere realizzate hanno realizzato un aumento di superficie e di volume, ed una struttura permanente, stabilmente ancorata al suolo e parte integrante delle altre opere volte ad aumentare l’estensione dell’abitazione principale. (Fonte: di Ivan Meo Il Sole 24 ORE, Estratto da “Tecnici24”).

 

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